Convenzione
Art. 14
In vigore dal 12 gen 1868
I Consoli generali e Consoli potranno nominare Vice-Consoli e Agenti consolari nelle città, porti e terre dei loro distretti rispettivi, salva sempre l'approvazione del Governo territoriale.
Questi Agenti potranno essere scelti indistintamente fra i cittadini dei due Paesi, come anche fra gli stranieri, e saranno muniti di una Patente rilasciata dal Console che li avrà nominati e sotto gli ordini del quale dovranno esercitare le loro funzioni. Essi godranno dei medesimi privilegi ed immunità stipulate nella presente Convenzione, salve le eccezioni contenute negli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-14