Art. 27
Convenzione

Art. 27

27 / 30
In vigore dal 12 gen 1868
Resta convenuto altresì che i Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari rispettivi, come pure i Cancellieri, Segretarii, Alunni, od Applicati consolari, godranno nei due Paesi di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi attualmente concessi, o che saranno concessi agli Agenti di egual grado della Nazione la più favorita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-27