Convenzione

Art. 30

In vigore dal 12 gen 1868
La presente Convenzione sarà approvata e ratificata dalle due alte Parti contraenti, e le ratifiche si scambieranno in Madrid nel più breve termine. In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione, e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto in Sant'Ildefonso, in doppio originale, il dì ventuno di luglio dell'anno mille ottocento sessantasette. ( L. S.) Bella Caracciolo. ( L. S.) Lorenzo Arrazola. Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovra scritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo. Date a Firenze addì diciotto del mese di agosto, l'anno del Signore mille ottocento sessantasette e del Regno Nostro il decimonono. VITTORIO EMANUELE Per parte di Sua Maestà il Re Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri P. Di Campello.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-21;4094#art-c-30

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