StatutoTitolo XIII

Art. 143

In vigore dal 12 nov 1867
L'Accademia non può essere adunata per urgenza, onde deliberare sopra una spesa straordinaria; e se la specialità del caso esigesse un pronto riparo, il Provveditore prende quelle vie immediate che crederà necessarie per impedire il danno maggiore, e per attendere l'ordinaria deliberazione accademica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-143

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Art. 143 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo