Statuto›Titolo XIII
Art. 142
In vigore dal 12 nov 1867
In questo caso, ed a questo effetto, il Provveditore si procura ed esibisce una relazione e stima, o dell'Ingegnere dell'Accademia, o di altra persona idonea, la quale serva di base per le somme che l'Accademia volesse assegnare, sia per la totalità della spesa, sia per alcuni soli dei titoli di questa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-142