Statuto›Titolo XIII
Art. 137
In vigore dal 12 nov 1867
Questa disposizione si limita nei quattro seguenti casi:
1° Se si trattasse di proposizioni tendenti a sottoporre l'Accademia e gli Accademici a qualche spesa straordinaria o imprestito;
2° Se si trattasse di compra, vendita o distrazione per modo singolare di uno o più stabili o capitali appartenenti all'Accademia;
3° Se si trattasse di riforma o di aggiunta alle presenti Leggi accademiche;
4° Se si trattasse di vendita per modo universale del Teatro o patrimonio dell'Accademia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-137