StatutoTitolo XIII

Art. 139

In vigore dal 12 nov 1867
Nel quarto caso poi si richiede la presenza di cinque sesti degli Accademici o loro procuratori, e la deliberazione deve tornare vinta coi tre quarti di voti degli intervenuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-139

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