StatutoTitolo XIII

Art. 144

In vigore dal 12 nov 1867
Nel solo caso in cui si tratti della spesa straordinaria di una illuminazione proposta in qualche caso imprevisto che non ammetta dilazione, può adunarsi l'Accademia per urgenza, e la pluralità dei voti resi dagli Accademici o loro procuratori intervenuti serve per approvare la spesa di detta illuminazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-144

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo