Statuto›Titolo XIII
Art. 145
In vigore dal 12 nov 1867
Nella elezione o degli Accademici o degli estranei per disimpegnare gli affari delegati dall'Accademia, si applica il disposto dal precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-145