StatutoTitolo XIII

Art. 141

In vigore dal 12 nov 1867
Non può deliberarsi sull'approvazione o disapprovazione di una spesa straordinaria che superasse la somma di lire seicento, se prima di girare il partito non sia esibito il dettaglio degli oggetti ai quali detta spesa si riferisce, e non ne sia valutato il costo approssimativo. Ad ogni spesa straordinaria che superi la indicata somma di lire seicento, dovrà essere supplito con tassa straordinaria correspettiva all'ammontare di detta spesa.
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