Statuto›Titolo XIII
Art. 138
In vigore dal 12 nov 1867
Nei primi tre casi, l'Accademia per dirsi riunita in adunanza deliberante ha bisogno dell'intervento personale della metà più uno degli Accademici o procuratori autorizzati a rendere ventiquattro voti, calcolando la metà, nel caso di numero dispari, sul numero immediatamente superiore, e le deliberazioni per dirsi approvate debbono tornar vinte con tre quarti dei voti resi dagli Accademici o procuratori intervenuti.
Però nei casi sopra espressi, come in tutti gli altri casi ordinari, non riuscita valida la prima adunanza per difetto di numero legale, sarà valida una seconda adunanza, qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè tra le due adunanze interceda lo spazio di cinque giorni, previo avviso al domicilio, e per i medesimi affari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-138