Statuto›Titolo XIII
Art. 146
In vigore dal 12 nov 1867
La parità dei voti, nei casi nei quali non ha luogo il disposto degli , induce sempre il rigetto della proposizione. Però nei casi contemplati dagli , quando avvenga parità di voti, si fa luogo allo esperimento di un secondo partito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-146