Art. 146
StatutoTitolo XIII

Art. 146

146 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
La parità dei voti, nei casi nei quali non ha luogo il disposto degli , induce sempre il rigetto della proposizione. Però nei casi contemplati dagli , quando avvenga parità di voti, si fa luogo allo esperimento di un secondo partito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-146