Statuto›Titolo XIII
Art. 147
In vigore dal 12 nov 1867
Se nel secondo partito resulta la stessa parità dei voti, allora, se si tratta della illuminazione del Teatro, quella è disapprovata; e se si tratta di una elezione, questa si sospende fino a nuova adunanza dell'Accademia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-147