StatutoTitolo XIV

Art. 152

In vigore dal 12 nov 1867
I soli Accademici possono domandare al Seggio, ed il Seggio può loro concedere ad imprestito il Teatro e suoi annessi per l'uso sopra enunciato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-152

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