Statuto›Titolo XIV
Art. 153
In vigore dal 12 nov 1867
Se si trattasse d'imprestare il Teatro e suoi annessi a chiunque non sia un Accademico, l'imprestito deve essere autorizzato da deliberazione dell'Accademia, e non può effettuarsi fintantochè il concessionario non si sarà efficacemente obbligato:
1° A valersi, per i lavori occorrenti, dell'Ingegnere, legnaiuolo ed altri manifattori che servono l'Accademia;
2° A rimettere, dopo finita la festa, il locale nello stato in cui lo riceve;
3° A rifondere tutti i danni e pregiudizi, che fossero occorsi per occasione della festa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-153