Statuto›Titolo XV
Art. 156
In vigore dal 12 nov 1867
La parte direttiva degli spettacoli, la preparazione e la esecuzione dei contratti a ciò relativi, non che la sorveglianza sul personale artistico addetto al Teatro, sono affidate alla Direzione degli spettacoli. I contratti d'impresa saranno firmati dal Presidente dell'Accademia, dal Provveditore e dal Presidente della Direzione degli spettacoli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-156