StatutoTitolo XIV

Art. 155

In vigore dal 12 nov 1867
Tutte le disposizioni contenute nel presente titolo sono derogabili dai patti, che l'Accademia deve potere stipulare nelle scritte di locazione con gl'impresari, e s'intendono derogate ogniqualvolta stessero in conflitto coi patti medesimi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-155

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Art. 155 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo