Statuto›Titolo XIV
Art. 155
In vigore dal 12 nov 1867
Tutte le disposizioni contenute nel presente titolo sono derogabili dai patti, che l'Accademia deve potere stipulare nelle scritte di locazione con gl'impresari, e s'intendono derogate ogniqualvolta stessero in conflitto coi patti medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-155