Art. 155
StatutoTitolo XIV

Art. 155

155 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
Tutte le disposizioni contenute nel presente titolo sono derogabili dai patti, che l'Accademia deve potere stipulare nelle scritte di locazione con gl'impresari, e s'intendono derogate ogniqualvolta stessero in conflitto coi patti medesimi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-155