Statuto›Titolo XV
Art. 159
In vigore dal 12 nov 1867
La Direzione degli spettacoli è presieduta da uno dei tre Accademici che venga eletto dalla Direzione. Uno degli altri membri assumerà l'ufficio di Segretario, ed ogni atto che emana dalla Direzione sarà firmato o dal Presidente o dal Segretario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-159