Statuto›Titolo XVI
Art. 164
In vigore dal 12 nov 1867
In caso di parità di voti, si sottopongono ad un secondo partito li aventi uguale numero di voti, e se anche il secondo partito ritorna nella stessa parità, si procede colle regole fissate nell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-164