Statuto›Titolo XVI
Art. 165
In vigore dal 12 nov 1867
Dietro l'invito dell'Accademia, e nei di lei affari, il consultore legale disimpegna tutte le incombenze che tengono alla sua qualità di Avvocato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-165