StatutoTitolo XVII

Art. 167

In vigore dal 12 nov 1867
L'Accademia ha un Notaro o un Procuratore fisso, cui dà il titolo di Cancelliere ed ha parimente un Ingegnere fisso, scelto fra coloro che siano come tali abilitati a norma delle leggi vigenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-167

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Art. 167 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo