Statuto›Titolo XVII
Art. 167
In vigore dal 12 nov 1867
L'Accademia ha un Notaro o un Procuratore fisso, cui dà il titolo di Cancelliere ed ha parimente un Ingegnere fisso, scelto fra coloro che siano come tali abilitati a norma delle leggi vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-167