Art. 167
StatutoTitolo XVII

Art. 167

167 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
L'Accademia ha un Notaro o un Procuratore fisso, cui dà il titolo di Cancelliere ed ha parimente un Ingegnere fisso, scelto fra coloro che siano come tali abilitati a norma delle leggi vigenti.
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