Statuto›Titolo XVII
Art. 169
In vigore dal 12 nov 1867
Le attribuzioni speciali del Cancelliere e dell'Ingegnere sono determinate da speciale Regolamento.
L'uno e l'altro sono retribuiti a norma delle convenzioni stabilite coll'atto di nomina e colla loro accettazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-169