Statuto›Titolo XVIII
Art. 173
In vigore dal 12 nov 1867
Se nessuno restasse eletto, il Provveditore fa altre nomine di altri soggetti, e così fintantochè ciascheduno dei detti impieghi non resti conferito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-173