StatutoTitolo XVI

Art. 163

In vigore dal 12 nov 1867
Ciascuno degli Accademici componenti il seggio nomina un Avvocato. L'Accademia sottopone a separato partito tutti i nominati, ed è eletto consultore legale quell'Avvocato che riporta un maggior numero di voti favorevoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-163

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Art. 163 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo