Art. 163
StatutoTitolo XVI

Art. 163

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In vigore dal 12 nov 1867
Ciascuno degli Accademici componenti il seggio nomina un Avvocato. L'Accademia sottopone a separato partito tutti i nominati, ed è eletto consultore legale quell'Avvocato che riporta un maggior numero di voti favorevoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-163