Statuto›Titolo XIII
Art. 150
In vigore dal 12 nov 1867
Quando si tratti di affari contemplati nell', che dovessero essere, e non fossero stati espressi nel biglietto d'avviso, in ordine all', dovrà esserne rinviata la discussione ad una successiva adunanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-150