StatutoTitolo XIII

Art. 140

In vigore dal 12 nov 1867
Non ostante la disposizione del precedente , e nel solo caso ivi contemplato, se interverranno personalmente all'adunanza tanti Accademici o procuratori che compiano i tre quarti dello intiero numero degli Accademici, gli altri, che fossero nella impotenza di intervenire, potranno trasmettere per iscritto al Segretario il loro voto, purchè questo sia certificato dalla rispettiva firma, e siano espresse le ragioni che lo avranno determinato in uno o in un altro senso; ed anche in questo sistema l'adunanza e la deliberazione saranno efficaci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-140

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Art. 140 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo