Statuto›Titolo XIII
Art. 140
140 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Non ostante la disposizione del precedente , e nel solo caso ivi contemplato, se interverranno personalmente all'adunanza tanti Accademici o procuratori che compiano i tre quarti dello intiero numero degli Accademici, gli altri, che fossero nella impotenza di intervenire, potranno trasmettere per iscritto al Segretario il loro voto, purchè questo sia certificato dalla rispettiva firma, e siano espresse le ragioni che lo avranno determinato in uno o in un altro senso; ed anche in questo sistema l'adunanza e la deliberazione saranno efficaci.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-140