Statuto›Titolo XIII
Art. 144
144 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Nel solo caso in cui si tratti della spesa straordinaria di una illuminazione proposta in qualche caso imprevisto che non ammetta dilazione, può adunarsi l'Accademia per urgenza, e la pluralità dei voti resi dagli Accademici o loro procuratori intervenuti serve per approvare la spesa di detta illuminazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-144