Statuto›Titolo XIII
Art. 143
143 / 242In vigore dal 12 nov 1867
L'Accademia non può essere adunata per urgenza, onde deliberare sopra una spesa straordinaria; e se la specialità del caso esigesse un pronto riparo, il Provveditore prende quelle vie immediate che crederà necessarie per impedire il danno maggiore, e per attendere l'ordinaria deliberazione accademica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-143