Accordo
Art. 8
Effetti per la Parte di emissione
In vigore dal 21 apr 2024
1. Quando l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, ricevuta la decisione, l'abbia riconosciuta e abbia informato di tale riconoscimento l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, a quest'ultima non compete nè la sorveglianza sui relativi obblighi/prescrizioni, nè l'adozione delle misure conseguenti all'eventuale violazione di tali obblighi/prescrizioni.
2. La Parte di emissione riacquista la competenza di cui al paragrafo 1:
a) quando la sua autorità giudiziaria competente abbia comunicato all'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione il ritiro della richiesta di riconoscimento ed esecuzione ai sensi dell' paragrafo 4;
b) nei casi di cui all'.
Storico versioni
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