Accordo

Art. 8

Effetti per la Parte di emissione

In vigore dal 21 apr 2024
1. Quando l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, ricevuta la decisione, l'abbia riconosciuta e abbia informato di tale riconoscimento l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, a quest'ultima non compete nè la sorveglianza sui relativi obblighi/prescrizioni, nè l'adozione delle misure conseguenti all'eventuale violazione di tali obblighi/prescrizioni. 2. La Parte di emissione riacquista la competenza di cui al paragrafo 1: a) quando la sua autorità giudiziaria competente abbia comunicato all'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione il ritiro della richiesta di riconoscimento ed esecuzione ai sensi dell' paragrafo 4; b) nei casi di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;54#art-a-8

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