Accordo
Art. 9
Decisione della Parte di esecuzione
In vigore dal 21 apr 2024
1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione riconosce la decisione trasmessa ai sensi degli e adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari od opportuni per la sorveglianza degli obblighi/prescrizioni da essa previsti, a meno che non ricorra uno dei motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione di cui all'.
2. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può rinviare la decisione sul riconoscimento ed esecuzione quando la richiesta di cui all', paragrafo 2, è incompleta o non corrisponde, in tutto o in parte, alla decisione da riconoscere ed eseguire. A tal fine fissa un congruo termine affinché la richiesta di assistenza giudiziaria sia completata o corretta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-04-08;54#art-a-9