Accordo
Art. 13
Termine
In vigore dal 21 apr 2024
1. Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria di cui all', paragrafo 2, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione decide sul riconoscimento della decisione contestualmente trasmessa ai sensi del paragrafo 1 dello stesso e sull'assunzione della sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, alla misura alternativa o alle misure di liberazione o sospensione condizionale. La stessa autorità comunica immediatamente la propria decisione all'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione. A tal fine si avvale di qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, comunque adottando modalità tali che consentano alla Parte di emissione di accertare l'autenticità dell'informazione. È ammessa, in particolare, la trasmissione via e-mail della decisione sul riconoscimento quale allegato in formato pdf o equivalente. Ferma restando la comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie competenti delle Parti, è comunque ammessa la comunicazione tramite le Autorità Centrali di cui all'.
2. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, se ritiene di non potere rispettare il termine di cui al paragrafo 1, informa immediatamente l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per adottare la decisione sul riconoscimento. Le comunicazioni avvengono con le modalità di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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