Accordo

Art. 16

Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni

In vigore dal 21 apr 2024
Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni 1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione informa senza indugio l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutte le decisioni riguardanti: a) la modifica del contenuto e/o della durata degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena; b) la revoca della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena; c) l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, a causa della violazione degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena; d) l'estinzione o la perdita d'efficacia della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. 2. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione comunica all'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, se quest'ultima lo richieda, la durata massima della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale prevista dalla legislazione della Parte di esecuzione per il reato che ha dato luogo alla decisione e che potrebbe essere applicata alla persona interessata in caso di violazione degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. Tale informazione, se richiesta, è fornita immediatamente dopo la ricezione della decisione trasmessa con la richiesta di assistenza giudiziaria di cui all', paragrafo 2. 3. L'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione informa immediatamente l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di qualsiasi circostanza che, a suo parere, potrebbe comportare l'adozione di una o più delle decisioni di cui al paragrafo 1.
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