Accordo
Art. 17
Informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi
In vigore dal 21 apr 2024
Informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione
in tutti i casi
L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione informa senza indugio l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutti i provvedimenti concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni oggetto del presente Accordo, dandone altresì comunicazione alla propria Autorità Centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2024-04-08;54#art-a-17