Accordo

Art. 17

Informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi

In vigore dal 21 apr 2024
Informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione informa senza indugio l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutti i provvedimenti concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni oggetto del presente Accordo, dandone altresì comunicazione alla propria Autorità Centrale.
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Informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.) — Testo vigente | Portale Normativo