Accordo

Art. 22

Trattamento dei dati personali

In vigore dal 21 apr 2024
1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione dà seguito alla richiesta di assistenza ai sensi del presente Accordo previa verifica, in relazione allo specifico trattamento, della sussistenza di adeguate garanzie per la protezione dei dati personali. È garantita l'esattezza e il tempestivo aggiornamento dei dati fomiti nonché la pronta correzione di eventuali errori. 2. La verifica prevista al paragrafo 1 riguarda, in particolare, la sussistenza delle seguenti condizioni: a) i dati personali richiesti sono adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità previste dall'Accordo e vengono trattati esclusivamente per dette finalità, con cancellazione o anonimizzazione a obiettivi conseguiti; b) l'autorità giudiziaria competente richiedente adotta misure tecniche ed organizzative che garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione dei dati. c) la normativa nazionale dell'autorità giudiziaria competente richiedente riconosce diritti effettivi all'interessato rispetto al trattamento dei dati trasferiti e ne garantisce l'azionabilità in sede amministrativa o giudiziaria. 3. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2, lett. a), in caso di successivo trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'autorità giudiziaria competente che ha effettuato il trasferimento originario o un'altra autorità giudiziaria competente dello stesso Stato autorizza il trasferimento successivo dopo aver valutato tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali sono stati trasferiti e il livello di protezione dei dati personali previsto nel Paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali sono successivamente trasferiti.
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Trattamento dei dati personali (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.) — Testo vigente | Portale Normativo