Accordo
Art. 25
Disposizioni transitorie
In vigore dal 21 apr 2024
Il presente Accordo si applica alle richieste di assistenza giudiziaria di cui all', paragrafo 2, presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a sanzioni sostitutive, misure alternative, liberazioni condizionali o sospensioni condizionali della pena disposte con antecedenti decisioni giudiziarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-04-08;54#art-a-25