Art. 3
Norme applicabili
In vigore dal 21 apr 2024
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le disposizioni dell'Accordo medesimo mancano o non dispongono diversamente, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.
2. Nel caso previsto dall', paragrafo 3, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria competente a richiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti è il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova.
3. Nel caso previsto dall', paragrafo 1, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.
Storico versioni
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