Accordo
Art. 5
Ambito di applicazione
In vigore dal 21 apr 2024
1. Il presente Accordo si applica alle misure caratterizzate da una o più dei seguenti obblighi e/o prescrizioni, o altri obblighi e/o prescrizioni affini:
a) obbligo di comunicare a una determinata autorità ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro;
b) divieto di frequentare determinate località o specifiche circoscrizioni territoriali;
c) restrizioni al diritto di espatrio;
d) prescrizioni riguardanti la residenza, dimora e/o la condotta, con particolare riferimento a istruzione, formazione, attività lavorative e ricreative, nonché prescrizioni comportanti limitazioni o particolari modalità di esercizio di un'attività professionale;
e) obbligo di presentarsi a ore prefissate davanti a una determinata autorità;
f) obbligo di evitare contatti con determinate persone;
g) obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati per la commissione di un reato;
h) obbligo di risarcire i danni causati dal reato ed eventualmente di fornire la prova di tale risarcimento;
i) obbligo di svolgere un lavoro o un'attività socialmente utile;
j) obbligo di contattare, relazionarsi e collaborare col servizio sociale;
k) obbligo di assoggettarsi a un trattamento terapeutico o di disintossicazione.
2. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 1, il presente Accordo si applica alle seguenti misure o ad altre di analogo contenuto.
2.1 Per la Repubblica Italiana:
affidamento in prova al servizio sociale (artt. 47 e 47-quater legge 26.7.1975 n. 354);
affidamento in prova terapeutico (art. 94 d.p.r. 9.10.1990 n. 309);
libertà controllata (art. 56 legge 24.11.1981 n. 689);
sospensione condizionale della pena subordinata a obblighi e/o prescrizioni (artt. 165 c.p. e 18-bis disp. coord. c.p.);
liberazione condizionale (art. 176 c.p.);
libertà vigilata (art. 228 c.p.);
divieto di soggiorno in determinati comuni o province (art. 233 c.p.);
divieto di frequentare osterie et similia (art. 234 c.p.);
lavori di pubblica utilità (artt. 186 comma 9-bis d.lgs. 30.4.1992 n. 285, 54 d.lgs. 28.8.2000 n. 274 e 73 comma 5-bis d.p.r. 9.10.1990 n. 309).
2.2 Per la Repubblica di San Marino:
affidamento in prova al servizio sociale (art. 106-bis c.p.);
esperimento probatorio dopo la condanna (art. 64 c.p. e legge n. 139/1997 e ss.mm.);
semilibertà (art. 106 c.p.);
sospensione condizionale della pena subordinata a obblighi e/o prescrizioni (artt. 61 e 62 c.p.);
liberazione condizionale (art. 103 c.p.);
lavori di pubblica utilità.
3. Le competenti autorità giudiziarie della Repubblica Italiana potranno altresì richiedere assistenza alle competenti autorità giudiziarie della Repubblica di San Marino per la sorveglianza degli obblighi imposti e/o delle prescrizioni impartite con le decisioni di messa alla prova (artt. 168-bis segg. c.p. e 464-bis segg. c.p.p.); nello stesso modo si potrà reciprocamente procedere nel caso di esperimento probatorio concesso alla persona indagata o imputata (legge n. 139/1997 e ss.mm., ss.). In tali casi, rimane comunque ferma la competenza dell'autorità giudiziaria richiedente per tutte le determinazioni previste nei sopra citati articoli, nonché per la prosecuzione e definizione del procedimento nel cui ambito la decisione di messa alla prova o di esperimento probatorio è stata disposta. Le altre previsioni del presente Accordo si applicano solo nella misura in cui non risultano incompatibili con il permanere di detta competenza.
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