Accordo
Art. 7
Procedura per la trasmissione della decisione
In vigore dal 21 apr 2024
1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione trasmette la decisione direttamente all'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta e comunque con modalità tali che consentano alla Parte di esecuzione di accertarne l'autenticità. È ammessa, in particolare, la trasmissione via e-mail quale allegato in formato pdf o equivalente. Tuttavia, se l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione lo richiede, la decisione è trasmessa in originale o copia autenticata. Anche tutte le successive comunicazioni sono effettuate direttamente tra le autorità giudiziarie competenti delle Parti.
2. La trasmissione di cui al paragrafo 1 è compiuta mediante allegazione della decisione a un'apposita richiesta di assistenza giudiziaria formulata nel rispetto delle disposizioni di cui all' della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale fatta a Strasburgo il 20.4.1959. In ogni caso la richiesta contiene, nell'atto con cui è formulata o in allegato, le seguenti indicazioni:
a) denominazione dell'autorità giudiziaria richiedente, coi relativi recapiti, compresi numero di fax e/o indirizzo e-mail;
b) reato al quale si riferisce la decisione, con la descrizione delle modalità fattuali della relativa commissione, nonché del tempo e del luogo di tale commissione;
c) pena irrogata o irrogabile, con espressa indicazione dei relativi massimi edittali;
d) sanzioni sostitutive, misure alternative, misure di sospensione o liberazione condizionale disposte in luogo della pena che costituiscono l'oggetto della richiesta di riconoscimento ed esecuzione;
e) analitica descrizione degli obblighi/prescrizioni che caratterizzano le sanzioni/misure di cui alla lettera d) e che costituiscono l'oggetto dell'attività di sorveglianza richiesta alla competente autorità giudiziaria della Parte di esecuzione.
3. Se l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione non è nota all'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite le Autorità Centrali di cui all' del presente Accordo, al fine di ottenere l'informazione dalla Parte di esecuzione. È tuttavia fatta salva la possibilità di effettuare la trasmissione della decisione e della relativa richiesta di assistenza giudiziaria, come pure ogni successiva comunicazione, tramite le suddette Autorità Centrali.
4. Quando un'autorità giudiziaria della Parte di esecuzione che riceve una decisione non sia competente a riconoscerla e ad adottare i provvedimenti necessari per la conseguente sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni, la trasmette d'ufficio all'autorità giudiziaria competente e informa di ciò senza indugio l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, a tal fine usando qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.
5. Le competenti autorità giudiziarie della Parte di emissione e della Parte di esecuzione hanno l'onere di informare le rispettive Autorità Centrali della trasmissione della decisione e degli esiti della procedura.
Storico versioni
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