Accordo

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 apr 2024
Ai fini del presente Accordo si intende per: a) «decisione»: una sentenza, ordinanza, decreto o altro provvedimento definitivo emesso da un'autorità giudiziaria di una delle Parti con cui viene comminata nei confronti di una persona fisica una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale condizionalmente sospesa, oppure una sanzione sostitutiva della suddetta pena o una misura alla stessa alternativa; b) «sospensione condizionale della pena»: una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente al momento della condanna, con l'imposizione di obblighi/prescrizioni; c) «sanzione sostitutiva»: una sanzione, diversa da una pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o da una pena pecuniaria, che impone obblighi e/o impartisce prescrizioni; d) «misura alternativa»: ogni sanzione e/o misura disposta - all'esito o dopo un procedimento o processo - in luogo di una pena detentiva al fine d'inserire o mantenere la persona condannata nella comunità dei consociati, contestualmente controllando la sua pericolosità sociale. Ciò mediante l'imposizione di obblighi e/o prescrizioni comunque comportanti una limitazione della libertà personale, ivi comprese le misure consistenti nell'esecuzione di una pena detentiva in tutto o in parte al di fuori di uno stabilimento penitenziario con particolari modalità, quali per esempio lo svolgimento di un'attività lavorativa o la frequentazione di corsi d'istruzione o formazione professionale; e) «liberazione condizionale»: una decisione che prevede la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che costei abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l'imposizione di obblighi e/o prescrizioni; f) «misure di liberazione o sospensione condizionale»: gli obblighi e/o le prescrizioni imposti a una persona fisica da un'autorità giudiziaria in relazione a una sospensione condizionale della pena o a una liberazione condizionale; g) «Parte di emissione»: la Parte in cui viene emessa una decisione giudiziaria ai sensi della precedente lettera a) o una decisione di liberazione condizionale ai sensi della precedente lettera e); h) «Parte di esecuzione»: la Parte alla quale è trasmessa la sentenza di condanna che prevede la sospensione condizionale della pena o una sanzione sostitutiva di pena detentiva, ovvero la decisione di liberazione condizionale o quella di concessione di una misura alternativa alla detenzione, ai fini del relativo riconoscimento ed esecuzione mediante la sorveglianza sull'adempimento dei relativi obblighi/prescrizioni.
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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;54#art-a-2

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Definizioni (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.) — Testo vigente | Portale Normativo