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Art. 6

Criteri per la trasmissione della decisione. Istruttoria

In vigore dal 21 apr 2024
Criteri per la trasmissione della decisione. Istruttoria 1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione trasmette la decisione, sospendendone l'efficacia qualora l'esecuzione non abbia ancora avuto inizio, all'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione quando la persona interessata ne abbia fatto richiesta, purchè tale persona: a) sia cittadina della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi; oppure b) risieda legalmente e abitualmente nel territorio della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi. 2. Ai fini di cui al paragrafo 1 l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione assume ogni necessaria od opportuna informazione con riguardo sia alla cittadinanza e/o residenza della persona interessata; sia a ogni rilevante legame affettivo, familiare, lavorativo e culturale che la stessa persona abbia con la Parte di esecuzione. Quest'ultima Parte fornisce le informazioni di cui sopra tramite il proprio servizio sociale. Fornisce, altresì, ogni altra utile informazione tramite le proprie autorità di polizia giudiziaria. Ai fini dell'acquisizione e della trasmissione delle informazioni di cui al presente paragrafo le competenti autorità giudiziarie possono avvalersi anche dei rispettivi Uffici Centrali Nazionali dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL). 3. L'attività istruttoria di cui al paragrafo 2 può essere compiuta pure nel corso del procedimento definito dalla decisione del cui riconoscimento ed esecuzione si tratta, al fine sia di stabilire se vi siano o meno i presupposti per la concessione della misura alternativa, sanzione sostitutiva, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena; sia di modellare i relativi obblighi/prescrizioni per la relativa sorveglianza nella Parte di esecuzione.
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