Accordo
Art. 11
Doppia incriminazione
In vigore dal 21 apr 2024
1. Le tipologie di reato di cui sotto, quali definite dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un anno, danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi del presente Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto. Tale verifica potrà essere compiuta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione solo nel caso in cui tale autorità, esaminata la decisione e la relativa richiesta di assistenza giudiziaria, abbia ragionevoli motivi per dubitare che il fatto sia riconducibile a une delle tipologie di reato in questione o, nonostante tale riconducibilità, non sia previsto e punito come reato dalla legislazione della Parte di esecuzione. Le tipologie di reato rilevanti ai sensi del presente paragrafo sono le seguenti:
partecipazione a un'organizzazione criminale;
terrorismo;
tratta di esseri umani;
sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile;
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
corruzione;
truffa;
ricettazione, riciclaggio e re-impiego di proventi di reato;
contraffazione di banconote o monete;
criminalità informatica;
criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie ed essenze vegetali protette;
favoreggiamento dell'ingresso o del soggiorno illegali nel territorio statuale;
omicidio e lesioni personali dolose;
omicidio e lesioni personali colpose;
traffico illecito di organi e tessuti umani;
sequestro di persona;
furto e rapina;
bancarotta;
traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
estorsione;
contraffazione di prodotti;
falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
falsificazione di mezzi di pagamento;
traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;
traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
violenza sessuale;
incendio doloso o colposo.
2. La Parti possono decidere in qualsiasi momento, concordando una modifica del presente Accordo ai sensi dell', paragrafo 2, di aggiungere altre tipologie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1.
3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli rientranti nelle tipologie di reato elencate nel paragrafo 1, la Parte di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione se tale decisione abbia ad oggetto fatti non previsti e puniti come reati anche dalla propria legislazione. A tal fine, tuttavia, non rilevano la denominazione del reato e la qualificazione giuridica dei relativi componenti come elementi costitutivi o circostanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2024-04-08;54#art-a-11