Accordo
Art. 14
Legislazione applicabile
In vigore dal 21 apr 2024
1. L'esecuzione, a seguito del riconoscimento, delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionale è disciplinata dalla legislazione della Parte di esecuzione, anche con riguardo alla sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni.
2. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, nell'esercizio del potere di sorveglianza dell'obbligo di cui all', paragrafo 1, lettera h), chiede alla persona interessata di fornire la prova dell'adempimento dell'obbligo di risarcire i danni causati dal reato.
Storico versioni
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