Accordo

Art. 18

Amnistia, grazia, revisione della condanna

In vigore dal 21 apr 2024
1. L'amnistia o la grazia possono essere concesse sia dalla Parte di emissione che dalla Parte di esecuzione. 2. La Parte di emissione decide sulle domande di revisione della condanna sulla quale si fonda la sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena alla quale sono correlati obblighi/prescrizioni da sorvegliare in virtù del presente Accordo.
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