Accordo
Art. 21
Spese
In vigore dal 21 apr 2024
Le spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono a carico della Parte di esecuzione, fatta eccezione per quelle relative ad atti compiuti o ad attività svolte esclusivamente nella Parte di emissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2024-04-08;54#art-a-21