Accordo
Art. 23
Relazioni con altri accordi e compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea
In vigore dal 21 apr 2024
Relazioni con altri accordi e compatibilità
con il diritto internazionale e dell'Unione Europea
1. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente Accordo sostituisce, nelle relazioni tra le Parti, le disposizioni corrispondenti di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale tra esse in vigore. Tali disposizioni rimangono peraltro applicabili nella misura in cui consentano di attuare più efficacemente lo scopo del presente Accordo mediante una ulteriore semplificazione o agevolazione del trasferimento della sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati a una sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, ciascuna Parte comunica all'altra Parte, per via diplomatica, le disposizioni degli accordi bilaterali o multilaterali che intenda continuare ad applicare.
2. In ogni caso il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale generale e pattizio e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua partecipazione all'Unione Europea.
Storico versioni
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