Accordo

Art. 23

Relazioni con altri accordi e compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea

In vigore dal 21 apr 2024
Relazioni con altri accordi e compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea 1. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente Accordo sostituisce, nelle relazioni tra le Parti, le disposizioni corrispondenti di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale tra esse in vigore. Tali disposizioni rimangono peraltro applicabili nella misura in cui consentano di attuare più efficacemente lo scopo del presente Accordo mediante una ulteriore semplificazione o agevolazione del trasferimento della sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati a una sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, ciascuna Parte comunica all'altra Parte, per via diplomatica, le disposizioni degli accordi bilaterali o multilaterali che intenda continuare ad applicare. 2. In ogni caso il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale generale e pattizio e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua partecipazione all'Unione Europea.
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Relazioni con altri accordi e compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.) — Testo vigente | Portale Normativo